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Recesso anticipato dai contratti di fornitura di energia elettrica


Deliberazione ARERA 6 Giugno 2023 n. 250/2023/R/COM

"Disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dai contratti di energia elettrica e di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di energia elettrica e gas naturale e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 100/2023/R/COM".

La centralità del consumatore e la sua partecipazione consapevole e attiva nei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale assume un ruolo di fondamentale importanza ed è ribadito anche dall’Unione Europea nel pacchetto c.d. “Energia pulita per tutti gli europei”.

Ed è in questo contesto che si collocano i principi di trasparenza e chiarezza delle informazioni che devono assumere i contratti di fornitura di energia elettrica, sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale.

Il provvedimento:


Con questo provvedimento l’Autorità ha posto l’attenzione su un aspetto di grande rilevanza contrattuale che riguarda appunto il recesso anticipato dal contratto di fornitura, deliberando che:

• nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato o a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato, offerti a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di 50 dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, il Venditore, è tenuto a indicare in maniera chiara, espressa e agevolmente comprensibile l’eventuale onere di recesso anticipato richiesto al cliente finale.

• Il suddetto onere, che deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale, è indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato.

• Fatta salva la facoltà in capo al Venditore di indicare, in aggiunta all’importo massimo, i criteri di determinazione dell’importo medesimo.

• L’onere deve essere fissato dal Venditore per cui la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal Venditore a seguito del recesso anticipato del contratto.

• L’onere di provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica diretta, grava sul Venditore.

Tale disposizione come prevista dal su citato provvedimento dell’Autorità, avrà efficacia a partire dall’ 1 gennaio 2024, fermo restando l’obbligo dei Venditori di garantire il rispetto delle previsioni in materia di tutela precontrattuale e contrattuale del cliente finale anche in relazione alle offerte commercializzate fino al 31 dicembre 2023.