Parlare di ambiente e tutela ambientale significa parlare delle azioni e degli atteggiamenti che rivolgiamo quotidianamente al mondo circostante con imprudente ingenuità e non curanza.
Allora cosa possiamo fare e quali sono gli obblighi normativi che indirizzano in qualche modo le nostre azioni in termini ambientali?
L’Eco etichetta
L'articolo 219 del Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”), definisce i criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio in coerenza con alcuni fondamentali principi di:
• incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
• incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio;
• riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
• applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati;
• responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga";
• cooperazione degli stessi secondo i principi della "responsabilità condivisa" dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.
Di conseguenza, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli stessi e per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
La sua mancata osservanza è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 261, comma 3 del medesimo Testo.
Le Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi
La disciplina è completata dal Dm Ambiente 360/2022 del 28 settembre 2022 che adotta le Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’Art. 219, comma 5 del Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 per favorire le imprese nei nuovi adempimenti e fornire una corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali e aiutarli nella raccolta differenziata.
Dal 1° gennaio 2023 debutta l'obbligo di etichettatura ecologica e non sarà più possibile immettere in commercio quelli che ne saranno privi, lasciando prevedere impatti notevoli sui modelli organizzativi, gestionali ed economico-finanziari sia dell'industria che del commercio, anche per le pesanti sanzioni previste.
I produttori dovranno dunque identificare e classificare l’imballaggio riportando su di esso la natura dei materiali di imballaggio in base a quanto indicato nella Decisione 129/97/CE (che ha istituito un sistema di identificazione degli imballaggi con codici alfanumerici) eventualmente integrato da quanto riportato dalle norme UNI.
Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi
• Tipologia di imballaggio: flacone, bottiglia, vaschetta, ecc.
• Identificazione specifica del materiale: codifica alfanumerica identificativa
• Famiglia del materiale di riferimento: acciaio, alluminio, plastica, ecc. e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata).
Le indicazioni sulla raccolta differenziata come disposte dalle Linee guida
Tra le altre indicazioni sarà necessario:
• indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure
• indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
Queste alcune indicazioni di una disciplina complessa e di grande impatto.
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