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Fondo per il sostegno alla transizione industriale


Investire nella tutela ambientale oggi ha un incentivo. Per quelle aziende che decidono di essere protagoniste attive di progetti di transizione industriale con l’obiettivo di ridurre le emissioni e realizzare un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Normativa di riferimento


Con Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Art. 1, commi 478 e 479, è stato istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale per favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica e il Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023 che definisce termini e modalità per la presentazione delle domande, attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale.

L’accesso al Fondo avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria che determinerà l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

A chi è rivolto


Alle imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale che alla data di presentazione della domanda devono:

• essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;

• operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

• non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;

• non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Programmi ammissibili


I programmi di investimento proposti dai soggetti elencati nel decreto, devono essere volti a perseguire, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell’unità produttiva oggetto di intervento:

• una maggiore efficienza energetica che comporti un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa;

e/o

• un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

I programmi devono quindi, perseguire un miglioramento in termini di tutela ambientale.

Agevolazioni concedibili


Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e nelle ripartizioni indicate nel decreto del 30 agosto 2023.

È dunque prevista l’applicazione delle diposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 101/03 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni) e dagli articoli 14, 17, 38 e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER).

Termini di presentazione della domanda di agevolazione


La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Riferimenti normativi

• Decreto direttoriale 30 agosto 2023

• Decreto interministeriale 21 ottobre 2022

• Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 478 e 479 – Bilancio Di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2022-2024


Per maggiori informazioni contattami all'indirizzo email: federica.sarcinella@enerleg.it