Con il Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2023 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026:
“Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative storiche concessionarie di cui alla parte II del medesimo testo integrato fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025”.
Cenni storici
È di rilevante importanza ricordare l’origine storica di tale fenomeno associativo, risalente al periodo compreso tra il XIX e il XX secolo e sviluppatosi nelle aree periferiche dell’arco alpino, con il fine di utilizzare, per la produzione di energia elettrica, le risorse idriche localmente disponibili.
Le cooperative elettriche svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci, l’attività di autoproduzione di energia elettrica per cui l’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione è prioritariamente messa a disposizione dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti.
Al fine di garantire la disponibilità dell’energia elettrica autoprodotta ai clienti finali soci in zone a bassa densità di utenza, le cooperative elettriche hanno realizzato nel tempo proprie reti elettriche, per connettere tra di loro gli impianti di produzione e i siti di utilizzo della relativa energia elettrica prodotta, svolgendo, de facto, in mancanza di altre reti elettriche, il servizio di distribuzione di energia elettrica nonché l’attività di vendita di energia elettrica anche nei confronti di clienti finali non soci.
Quale destino per le cooperative storiche concessionarie?
Nella Deliberazione ARERA del 18 Luglio 2023 n. 317/2023/R/eel, l’Autorità definisce le c.d. cooperative elettriche come una tipologia di operatore elettrico che prefigura un’associazione volontaria di clienti finali, finalizzata all’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da uno o più impianti di produzione di energia elettrica nella disponibilità della medesima associazione.
Il D.Lgs. 79/99, ha inteso salvaguardare le specificità delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, prevedendo che:
- esse si qualifichino come autoproduttori in relazione all’energia elettrica che producono per uso proprio ovvero per uso dei clienti finali soci connessi alla propria rete (soci diretti);
- esse possano svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica per i clienti finali non soci connessi alla propria rete.
La vigenza del TICOOP
La deliberazione ARERA n. 46/2012/R/eel, approvando il TICOOP, ha previsto di aggiornare la regolazione applicabile alle cooperative storiche dotate di rete propria e ai consorzi storici dotati di rete propria per il periodo di regolazione 2012-2015.
È pur vero che, il TICOOP, de facto, continua a trovare applicazione anche a seguito del periodo di regolazione 2012-2015 nelle more della conclusione della ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria.
La ricognizione delle cooperative elettriche da parte di ARERA
L’Autorità, con la deliberazione n. 787/2016/R/eel, ha avviato la ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini del proprio censimento, prevedendo di distinguere, nell’ambito delle cooperative dotate di rete propria, tra:
- “cooperative storiche concessionarie”;
- “cooperative storiche non concessionarie”;
- “cooperative esistenti storiche” cioè cooperative storiche dotate di rete propria esistenti alla data del 5 agosto 2010, che connettono anche clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa;
- “cooperative esistenti non storiche” cioè cooperative dotate di rete propria esistenti alla data del 5 agosto 2010, che connettono anche clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa, e che non hanno i requisiti per rientrare tra le cooperative storiche; ii) di censire i consorzi storici dotati di rete propria per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri clienti finali soci;
L’Autorità, al termine della richiamata ricognizione, ha, tra l’altro:
- approvato il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria (Allegato A alla deliberazione 233/2020/R/eel), suddividendolo in tre distinte sezioni:
- “Cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria” (Allegato A, Tabella 1.A, alla deliberazione 233/2020/R/eel);
- “Cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria” (Allegato A, Tabella 1.B, alla deliberazione 233/2020/R/eel);
- “Cooperative storiche esistenti dotate di rete propria” (Allegato A, Tabella 1.C, alla deliberazione 233/2020/R/eel) in cui rientrano le cooperative elettriche che soddisfano i requisiti per essere classificate al tempo stesso tra le cooperative storiche e le cooperative esistenti (fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa, dopo di che tali cooperative saranno inserite nella Tabella 1.A ovvero nella Tabella 1.B).
- approvato il Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria (Allegato B alla deliberazione 233/2020/R/eel);
- istituito il Registro delle Cooperative esistenti non storiche (Tabella 2 allegata alla deliberazione 116/2022/R/eel).
L'aggregazione tra imprese distributrici tramite lo strumento del c.d. Contratto di Rete
Con la Deliberazione ARERA del 18 Luglio 2023 n. 317/2023/R/eel, l’Autorità ha precisato che, l’articolo 31, comma 31.3, del TIT e l’articolo 41 del TIME prevedono il riconoscimento di agevolazioni in relazione alla realizzazione di una forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite lo strumento del c.d. contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09 (di seguito: contratto di rete).
A tal proposito ed in vista del rinnovo delle concessioni di distribuzione, la forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite lo strumento del contratto di rete potrebbe coinvolgere anche le cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria ovvero le cooperative storiche esistenti dotate di rete propria.
La convenienza delle aggregazioni
L’ Autorità ha ribadito che la potenziale adesione di cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria ovvero di cooperative storiche esistenti dotate di rete propria allo strumento del contratto di rete dovrebbe comunque garantire che il regime speciale e i relativi benefici attualmente riconosciuti dal TICOOP, limitatamente al perimetro oggettivo della relativa gestione conferita in sub-concessione e dei relativi clienti finali soci.
Inoltre, i benefici attualmente riconosciuti dal TICOOP sono circoscritti alla rete elettrica e ai clienti finali soci della singola cooperativa storica concessionaria dotata di rete propria ovvero della singola cooperativa storica esistente dotata di rete propria e non possono essere estesi ad altri utenti e/o ad altre reti elettriche gestite dal nuovo soggetto giuridico realizzato.
Per maggiori informazioni e supporto sulla realizzazione delle aggregazioni potete contattare: federica.sarcinella@enerleg.it