Criticità e punti aperti del Decreto ministeriale MASE sulle CACER

In attesa della pubblicazione da parte del GSE delle Regole operative, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (24 gennaio 2024) del D.M. MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, sulle modalità e tempistiche di riconoscimento degli incentivi e nei successivi 45 giorni, la messa a disposizione del portale GSE per la presentazione delle domande.

Da una prima analisi della normativa vigente sulle CACER, emergono alcuni punti critici sui quali sarà necessario un intervento chiarificatore del Legislatore nel rispetto degli impegni e delle tempistiche dell’Agenda 2030.

Indice:

1. Data di entrata in esercizio degli impianti per la condivisione dell’energia e l’accesso agli incentivi

2. Quale sarà il destino delle CER attivate nel c.d. “regime transitorio”?

3. La disponibilità degli impianti in capo alla CER per la condivisione dell’energia prodotta

4. Alcune riflessioni sull’incentivazione dell’energia condivisa

5. Come cambierà il volto delle Utilities con il c.d. “Decreto CER” ?

6. Le società di vendita e la gestione dello “scorporo in bolletta dell’energia condivisa” per i clienti domestici

7. CER e qualifica di società di vendita, quali risvolti?

8. Criteri dimensionali delle imprese

9. Le grandi imprese potranno far parte di una CER?


1.  Data di entrata in esercizio degli impianti per la condivisione dell’energia e l’accesso agli incentivi

Un punto di rilevante importanza, riguarda gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro entrata in esercizio per la condivisione dell’energia e per la relativa spettanza degli incentivi come definiti dal D.M. MASE n. 414 del 07 dicembre 2023.

Per cui, l’articolo 8, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che: “possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ovvero dal 16 dicembre 2021.

Il D.M. in esame all’art. 3, comma 2, lett. C) prevede che: le Comunità energetiche rinnovabili risultano regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi di cui al presente Titolo” e al comma H) che: “gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Dalla lettura delle disposizioni su menzionate, si desume che, sarà necessario aver costituito la CER prima della richiesta degli incentivi con l’ulteriore presupposto che, gli impianti nella disponibilità della stessa siano entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021.

2.  Quale sarà il destino delle CER attivate nel c.d. “regime transitorio”?

L’Art. 42-bis, comma 4, lett. A) del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, prevede che: “i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001”.

Cosa accadrà agli impianti entrati in esercizio prima del 16 dicembre 2021 e già nella disponibilità delle CER costituite nel c.d. “regime transitorio”? Verrà mantenuto il regime di incentivazione come previsto per il c.d. “regime transitorio” oppure verranno apportate delle modifiche allo scadere dei “sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001” ?

Per rispondere a queste domande viene in aiuto, almeno a livello interpretativo, l’Art. 8, comma 1 e lett. A) del D.Lgs. 199/2021 per cui: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.

Si presume che, le CER attivate nel c.d. “regime transitorio” si avvarranno degli aggiornamenti, in relazione ai meccanismi incentivanti, come previste dal DM in commento.

Mentre per gli impianti entrati in esercizio prima del 16 dicembre 2021, almeno a livello interpretativo, bisognerà considerare quanto disciplinato dall’Art. 31, comma 2, lett. D) ovvero che: gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità.

Le stesse FAQ pubblicate dal MASE e dal GSE, alla domanda: Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle Cer? Viene risposto che: “Per poter accedere agli incentivi previsti per le Cer gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una Cer impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della Cer”.

Si rileva una certa incongruenza tra le FAQ e quanto disposto dall’Art. 31, comma 2, lett. D), dove viene in rilevanza il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità per gli impianti esistenti.

3. La disponibilità degli impianti in capo alla CER per la condivisione dell’energia prodotta

L’Art. 31, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che: “Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni: a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità – ciò significa che gli impianti dovranno essere nella disponibilità della CER e sotto il suo controllo, nulla viene esplicitato in merito all’investimento circa la realizzazione dei medesimi impianti.

In merito al beneficio della misura PNRR, lo stesso DM in esame stabilisce che: “I beneficiari della misura Pnrr di cui all’Art. 14, comma 1, lettera E) del D.Lgs n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”.

Mentre nelle FAQ pubblicate dal GSE e dal MASE, alla domanda: Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR? Si risponde che: “Il soggetto beneficiario del contributo Pnrr è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in Cer, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”.

Ciò ha creato non poca confusione in merito. Pertanto, bisognerà attenersi alle disposizioni del su menzionato D.Lgs 199/2021 e alle precisazioni del DM in esame.

4. Alcune riflessioni sull’incentivazione dell’energia condivisa

L’Art. 3, comma 2, lett. G) del presente DM dispone che: “le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; (…)” – (Allegato 1) “La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori: a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%; La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale”.

In attesa delle Regole operative del GSE, la lettura prima facie, della disposizione su indicata, comporterebbe una riconsiderazione anche e non solo a livello statutario, in merito alla redistribuzione dei ricavi all’interno della configurazione. Da non dimenticare che: “l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”.

5. Come cambierà il volto delle Utilities con il c.d. “Decreto CER” ?

Innanzitutto bisogna fare un’importante riflessione in merito al contenuto delle normative ad oggi vigenti in tema di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili al fine di prevedere quali saranno gli sviluppi del settore elettrico.

Nel DM n. 414 del 07 dicembre 2023 entrato in vigore il 24 gennaio 2024, nei “considerata” e “visto/a” vengono in rilievo le seguenti:

VISTO il paragrafo 25, lettera d) della citata decisione C(2023) 8086 final in cui, ai fini dell’accesso alla misura, si prevede che le imprese che sono soci o membri delle comunità energetiche devono essere Pmi, e che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale”.

L’Art. 31, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 199/2021 disciplina che: “la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”.

Lo stesso articolo prosegue alla lett. D) affermando che: “la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lett. B)".

Risulta quindi evidente che, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 199/2021, oltre alle PMI rientrano nella CER anche “enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale”.

Le Utilities, probabilmente assumeranno il compito di affiancare, almeno a livello tecnico, le CACER, nonostante non vi siano riferimenti espliciti in tal senso negli aggiornamenti normativi.

Il Legislatore dovrà considerare e valutare in prospettiva la complessità di gestione delle CACER, affidata oggi a soggetti non dotati dell’esperienza e delle capacità tecniche in tema energetico.

6. Le società di vendita e la gestione dello “scorporo in bolletta dell’energia condivisa” per i clienti domestici

L’Art. 32, comma 2, lett. C) prevede che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare: c) individua le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa”.

Non vi sono ancora dettagli in merito ma presto la tematica diverrà dirompente per le società di vendita che si troveranno a gestire lo scorporo in bolletta dell’energia condivisa con una probabile, ulteriore, modifica dell’attuale Bolletta 2.0 – le tempistiche giocheranno un ruolo importante affinché la “macchina” delle CACER possa funzionare.

7. CER e qualifica di società di vendita, quali risvolti?

Nel D.Lgs 199/2021 all’art. 31, comma 2, lett. F), è disciplinata la possibilità per le CER di “assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio” dell’energia.

Pertanto la CER sarà obbligata, come avviene per i soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, all’iscrizione all’Elenco venditori di energia come previsto dal Decreto 25 agosto 2022 , n. 164 e dal Regolamento n. 256 del 02 novembre 2022?

Tra gli ulteriori requisiti previsti per l’iscrizione all’EVE, è importante ricordare quello riportato nell’Art. 5, comma 1 del Regolamento su menzionato, in ragione del quale: L’impresa di vendita deve possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a centomila euro – questo implicherebbe per le CER, costituite secondo una delle forme giuridiche previste dall’Art. 3 del presente Regolamento, la dotazione di un capitale iniziale non indifferente.

Ad oggi non ci sono posizioni su tale aspetto, per cui ci si auspica un intervento da parte del Legislatore che possa fare chiarezza in tempi rapidi.

8. Criteri dimensionali delle imprese

È necessaria una precisazione in merito ai limiti dimensionali delle imprese per poter comprendere quali sono le aziende che potranno realizzare e partecipare ad una CER.

La direttiva UE 2023/2775 emanata dalla Commissione Europea il 17.10.2023, ha modificato i criteri dimensionali per micro, piccole, medie e grandi imprese, a partire dal 1 gennaio 2024.

MICROIMPRESE

Imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 450.000,00 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000,00 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10

PICCOLE IMPRESE

Imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000,00 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000,00 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50

MEDIE IMPRESE

Imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000,00 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000,00 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

GRANDI IMPRESE

Imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000,00 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000,00 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

9. Le grandi imprese potranno far parte di una CER?

Analizzando il DM in questione, all’art. 3, comma 2, lett. C), si prevede tra i requisiti per l’accesso agli incentivi che: le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le Pmi.

La domanda sorge spontanea, di conseguenza le grandi imprese non potranno far parte di una CER?

Le stesse FAQ pubblicate dal MASE e dal GSE rispondono negativamente – No, le grandi imprese non possono essere membri di una Cer ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

Questa risposta in verità apre un tema di carattere pratico-operativo, in riferimento alla definizione di gruppi di autoconsumatori presente nell’Art. 30, comma 2 del D.Lgs. 199/2021 per cui: “nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio (…)”.

Anche le FAQ pubblicate dal MASE e dal GSE, alla domanda cos’è un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile, rispondono: “un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico)”.

Si desume quindi che, la grande azienda potrà costituire un gruppo di autoconsumo collettivo con altri soggetti, purché venga rispettato il requisito dello “stesso edificio” e potrà inoltre accedere agli incentivi come previsti dal DM in commento.

Inoltre, la grande azienda potrà divenire autoconsumatore individuale a distanza, nel rispetto del criterio per cui vi siano almeno due punti di connessione di cui uno alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale (azienda in questo caso) e un altro a cui è collegato l’impianto di produzione (sempre dell’azienda in questione). Si pensi ad esempio al caso di un’azienda con diversi magazzini per cui uno (sede aziendale o magazzino) potrà ospitare l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e l’atro (sede aziendale o magazzino) collegato, potrà usufruire dell’energia così prodotta.


Per maggiori informazioni e chiarimenti, potrai scrivere a: federica.sarcinella@enerleg.it