· 

Tra contratto di rete e Rete-soggetto: una possibile soluzione di governance delle CER


La rete tra imprese per mezzo dello strumento contrattuale del contratto di rete o della rete-soggetto, (caso quest’ultimo in cui più imprese creano un soggetto giuridico autonomo), riguarda l’aggregazione di più imprese senza che queste abbandonino la propria individualità e personalità giuridica, ponendosi di soddisfare un interesse comune.

Così determinandosi un condizionamento reciproco, in capo a ciascuna impresa, tra l’interesse individuale e quello collettivo.

In questo modo la rete verrà percepita dai terzi come un quid unitario.

 

Introduzione alla normativa del contratto di rete

Con il Decreto-legge n. 5/2009, convertito con modificazioni in Legge n. 33/2009 – il contratto di rete diviene oggetto di disciplina positiva – tant’è vero che all’art. 3 “Distretti produttivi e reti di impresa”, comma 4-ter, stabilisce: “con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”.

Segue una modifica alla disciplina in esame data dall’art. 42 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, in merito all’oggetto sociale per cui, nel nuovo dato letterale, la rete di attività avrà il fine di: “esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Infatti, il contratto di rete si giustifica se ed in quanto interviene tra soggetti che esercitano attività complementari.

Un ulteriore e importante precisazione è data dall’art. 45 “Contratto di rete” del Decreto-legge n. 83/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, dove il Legislatore ha espressamente previsto che il contratto di rete è idoneo a dar vita ad un soggetto giuridico autonomo con l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la costituzione di un fondo comune.

CER e Rete-soggetto

Nell’attuale assetto energetico, il Legislatore ha previsto, tramite un percorso legislativo che è approdato nel recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con il D.Lgs. 199/2021, la creazione di soggetti giuridici autonomi sotto forma di comunità energetiche rinnovabili per rispondere alle esigenze di decarbonizzazione, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Nel contesto normativo, come delineato dalle norme di attuazione, la Comunità energetica rinnovabile c.d. CER è definita dall’art. 31, comma 1, lett. b), quale “soggetto di diritto autonomo”.

A tal proposito, tra le diverse forme giuridiche previste dal nostro ordinamento ed in considerazione delle peculiarità in capo a tale soggetto CER, non è esclusa, almeno a livello interpretativo, la positiva affermazione della Rete-soggetto quale forma idonea alle caratteristiche proprie del soggetto giuridico che si verrebbe a creare.

Le riflessioni a riguardo sono molteplici e si possono riassumere in alcuni punti di contatto tra la Rete-soggetto e la CER.

Soggetti del contratto di rete

L’ art. 3, comma 4-ter del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 stabilisce che: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa(…)".

A tal fine rileva, da un lato, un requisito sostanziale per la partecipazione al contratto di rete da parte di soggetti qualificati dall’essere imprenditori, seppure non vi sia una definizione legislativa di impresa, il Legislatore ha infatti ritenuto di definire le caratteristiche dell’attività che esercita colui che è imprenditore. All’art. 2028 c.c.: “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. Emergono quindi gli elementi costitutivi della nozione di impresa, ossia il suo oggetto, che consiste nella produzione o scambio di beni e servizi e le relative modalità di attuazione: organizzazione, metodo economico e professionalità.

E dall’altro, un requisito formale ovvero che la qualità di imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese.

Soggetti delle CER

La CER come qualificata dall’art. 31 del D.Lgs. 199/2021, elenca una serie di soggetti che, possono costituire il soggetto giuridico autonomo e ne esercitano i poteri di controllo: “persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione”.

Con il limite dato dal fatto che: “per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale”.

Si direbbe che, sia nel contesto della Rete-soggetto sia nella CER, l'autonomia contrattuale è stata intesa dal Legislatore come un'opportunità per i soggetti coinvolti e quindi le imprese, di aggregarsi al fine di condividere programmi comuni e impegni reciproci i cui risultati siano obiettivamente apprezzabili per tutti i partecipanti.

Obiettivi e finalità della Rete-soggetto, Rete-contratto e CER

Rilevante nel caso della Rete-soggetto e della Rete-contratto, la definizione di un programma di rete comune, che contenga:

  • l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
  • le modalità di realizzazione dello scopo comune, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
  • la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
  • se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’art. 2447-bis, 1 comma, lett. A), del codice civile.

La norma sul punto è chiara e indentifica nel contratto di rete “lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

Il Legislatore ha volutamente lasciato ampio spazio a tale formulazione normativa per non “ingabbiare” il contratto di rete entro limiti troppo ristretti e lasciando spazio all’autonomia negoziale delle parti.

La CER dal canto suo, si pone quale: “obiettivo principale della comunità, quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”; rilevando che non sarebbe dunque in contrasto con il programma di rete comune che le imprese andranno a delineare nella Rete-soggetto, anzi costituendo una forma di innovazione ulteriore per le imprese.

Partecipazione aperta nella Rete-soggetto, Rete-contratto e CER

Il contratto di rete, per espressa indicazione del Legislatore, deve avere struttura “aperta”, dovendo prevedere la possibilità di ingresso di nuovi soggetti anche successivamente al momento della stipula.

Tale aspetto di apertura e di matrice “democratica” è un ulteriore elemento che porta ad una positiva valutazione di tale forma giuridica nelle CER che, per cui “la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori (…)”.

Sempre nel contratto di rete è possibile prevedere delle cause facoltative di recesso anticipato e le modalità di manifestazione della volontà di recedere così come nelle CER.

La funzione mutualistica della Rete-contratto e della Rete-soggetto

Appare evidente che l’impegno principale che le parti contraggono aderendo alla rete consiste proprio nel favorire, attraverso le prestazioni a cui si obbligano e nel quadro del programma condiviso a carattere mutualistico, la crescita di ciascuna impresa aderente; ed invero, la rete realizza essenzialmente una funzione associativa che va oltre quella generica di conseguire obiettivi economici congiunti, dovendo dirigersi all’obiettivo di accrescere la capacità innovativa e competitiva di ciascuna impresa partecipante.


Per maggiori informazioni e assistenza nella costituzione e redazione di una Rete-contratto, di Rete-soggetto e di una CER potete rivolgervi all'indirizzo: federica.sarcinella@enerleg.it