
Sono diversi gli operatori del settore energetico e gli investitori che si ritrovano in una situazione normativa “instabile” e poco chiara per poter procedere con una progettualità e un percorso il più possibile rapido verso il raggiungimento degli obiettivi climatici posti dall’UE agli Stati membri, come da Agenda 2030.
Ed ecco che tra i tanti decreti spunta il c.d. “DL Infrastrutture” (DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73) entrato in vigore il 21 maggio 2025, il cui testo dal 3 luglio 2025 è in corso di esame in Commissione per la relativa conversione in legge.
Le modifiche al TUR e le tempistiche di azione
Il DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 concernente “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”, tra i punti rilevanti in ambito energetico e ambientale vi è: l’Art. 13 sulle disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, che pone un’importante modifica all’Art. 12 del DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 inerente la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” (anche “TUR”).
Infatti, il comma 5 dell’art. 12 su menzionato è stato così modificato:
“Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica. In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma”.
Viene introdotto il comma 5-bis, per cui: "Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8, entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".
* esercizio dei poteri sostitutivi: il mancato rispetto dei termini procedimentali, nella ratio legislativa, produce dunque un effetto riparatorio a favore del cittadino rimasto privo di risposta, potendo l’inerzia essere neutralizzata, prima del ricorso alla giustizia amministrativa, mediante il potere sostitutivo.
Viene introdotto il comma 7-bis per cui: "Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo".
Per maggiori informazioni contatta: federica.sarcinella@enerleg.it